Il mercato del lavoro in Lombardia

La legge approvata il 19 settembre 2006 in Consiglio regionale

Dopo sei mesi di positivo confronto svoltosi in VII Commissione consiliare, un susseguirsi di audizioni con tutte le parti sociali e istituzionali interessate, un confronto conclusivo in Aula; si è infine approvata una legge, con la nostra astensione, che riorganizza il mercato del lavoro Lombardia.

Vogliamo qui mettere in rilievo positività e criticità della legge, nonché i contributi apportati con i progetti di legge dell’Ulivo. Prima di tutto abbiamo fatto cambiare l’impostazione iniziale data dalla Giunta regionale, rendendo l’attuale legge uno strumento utilizzabile nel complesso mercato del lavoro lombardo.

Un primo aspetto metodologico da sottolineare utilitizzabile in futuro, riguarda il proficuo lavoro sviluppatosi fra minoranza in Consiglio, parti sociali nel loro insieme e l’Unione delle Province, sia attraverso le audizioni da noi richieste, sia attraverso specifici confronti.

Per arrivare, invece al merito delle questioni: un primo elemento da evidenziare in modo critico è la mancata omogeneità, che noi avremmo voluto, fra questa legge, quella in discussione sulla competitività in Lombardia e quella, più volte evocata dalla Giunta, ma non ancora presentata formalmente sul nuovo modello di formazione professionale.

E’ del tutto evidente che un giudizio complessivo potrà essere dato al termine di questo iter legislativo, e della coerenza e organicità, che vi sarà o meno, fra queste leggi.

Fra le finalità parzialmente positive, grazie al lavoro svolto dai Ds e dalla Margherita, vi è quella di dare più stabilità al lavoro riservando una particolare attenzione agli strumenti che permettano di uscire dalla precarietà le figure deboli nel mercato del lavoro: per esempio donne e giovani da un lato, ed over 45 espulsi dal mondo produttivo dall’altro. Su questi aspetti su cui maggiormente ha inciso la nostra azione, la maggioranza avrebbe potuto osare di più al fine di recuperare energie positive oggi troppo esposte al precariato, nonché professionalità spesso espulse al processo produttivo.

Conseguentemente a ciò sono state individuate politiche di sostengo nella transizione verso il lavoro e nel lavoro. In particolare il riconoscimento dei diritti alla formazione lungo l’arco della vita, la promozione di azioni tese a favorire la parità di genere e la progressione professionale nel mercato del lavoro per le donne, i riferimenti contrattuali all’apprendistato. In questo ambito una particolare attenzione è stata riservata al sostegno al reddito, complementare o integrativo, in caso di sospensione del lavoro per crisi o in casi di disoccupazione; la formazione e aggiornamento professionale; l’integrazione dei trattamenti di maternità e malattia sempre in casi di crisi o difficoltà.

Però l’aspetto più importante da sottolineare è la definizione del ruolo delle Province, le quali mantengono, sulle questioni della programmazione, della gestione dei servizi, delle politiche attive del lavoro, una esclusiva competenza. Al riguardo è stata indicata la necessità di prevedere opportuni finanziamenti, anche se restano ancora da quantificare. Va ricordato che questo è stato l’oggetto principale del dissenso con il pdl originario della Giunta che prevedeva di mettere sullo stesso piano il ruolo dei centri provinciali con quello delle agenzie private. Avere definito un ruolo esclusivo dei centri pubblici è chiaro che rappresenta una affermazione della nostra idea di servizi all’impiego gestiti in modo equilibrato tra pubblico e privato.

Sulle politiche attive del m.d.l. sono previsti per tutti gli operatori pubblici e privati gli accreditamenti per operare cosi come è previsto dalla legge nazionale e realizzato in altre regioni. Di un certo rilievo sono l’istituzione, nella legge, della figura del “valutatore indipendente” ai fini di una verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli operatori pubblici e privati, della rete dei servizi al lavoro, nonché dell’efficacia e efficienza delle politiche del lavoro.

Il sistema di valutazione si avvarrà anche di un Osservatorio regionale sul mercato del lavoro la formazione e l’istruzione professionale. L’Osservatorio dovrà acquisire, aggiornate e analizzare dati e conoscenze operando un monitoraggio continuo, l’elaborazione e l’analisi dei dati, con particolare attenzione alle diverse figure presenti nel mercato del lavoro ai fini di un loro inserimento appropriato.

L’Osservatorio è chiamato annualmente a relazionare al Consiglio regionale.

Del tutto inesistenti nell’impianto iniziale della legge presentato dalla Giunta, ma con forza sostenuti dalla nostra iniziativa, sono l’istituzione di organismi di concertazione per efficaci e condivisi interventi in tema di politiche attive del lavoro.

Nello specifico si istituiscono il Comitato di Coordinamento Istituzionale e la Commissione regionale delle politiche del lavoro e della formazione, quali organismi di concertazione con le parti sociali.

Restano infine da sottolineare, in modo critico, gli insufficienti riferimenti a politiche di contrasto del lavoro nero e irregolare il quale porta con sè problemi inerenti l’evasione fiscale e contributiva, nonché l’assoluta mancanza di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori dipendenti in queste realtà. Infatti, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono accennati interventi in linea teorica accettabili, ma del tutto insufficienti poiché privi di strumenti operativi.

La legge approvata il 19 settembre 2006 in Consiglio regionale