Progetto di legge 221

“Disciplina del sistema integrato di servizi sociali

e sociosanitari alla persona e alla comunità”

Di iniziativa dei consiglieri:

Ardemia Oriani

Maria Grazia Fabrizio

Sara Valmaggi

Carlo Porcari

Luca Gaffuri

Giuseppe Benigni

Guido Galperti

Giuseppe Adamoli

Battista Bonfanti

Marco Cipriano

Giuseppe Civati

Franco Mirabelli

Luciano Pizzetti

Francesco Prina

Carlo Spreafico

Arturo Squassina

Stefano Tosi

Antonio Viotto

Gianfranco Concordati

Riccardo Sarfatti


Relazione

CAPO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Principi e finalità

art. 2 Soggetti

art. 3 Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema e della rete d’offerta

CAPO II

RETI D'OFFERTA SOCIALE E SOCIOSANITARIA DEL SISTEMA INTEGRATO

art. 4 Definizione di interventi e prestazioni sociosanitarie

art. 5 Rete d'offerta sociale

art. 6 Rete d' offerta sociosanitaria

art. 7 Prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria a favore delle persone non autosufficienti

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI

E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

art. 8 Destinatari del sistema integrato di servizi sociali

art. 9 Definizione di stato di bisogno

art. 10 Progetti individuali per le persone con disabilità

art. 11 Diritti e doveri dei cittadini

art. 12 Accertamento e concorso alla spesa delle prestazioni sociali e sociosanitarie

CAPO IV

ORGANISMI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

art. 13 Sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie

art. 14 Osservatorio regionale delle prestazioni sociosanitarie

art. 15 Osservatorio regionale delle Politiche Sociali

art. 16 Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari

art. 17 Carta dei diritti e dei servizi

art. 18 Partecipazione dei cittadini al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

art. 19 Ufficio di pubblica tutela e Ufficio Relazioni con il Pubblico

art. 20 Tavolo permanente del Terzo Settore

art. 21 Consulta regionale delle associazioni familiari

art. 22 Tavolo Regionale permanente di consultazione sul servizio civile

CAPO V

ASSETTO ISTITUZIONALE E COMPETENZE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE

DELLA REGIONE, DELLE A.S.L., DELLE A.S.P. E DEL TERZO SETTORE

art. 23 Ruolo e competenze dei Comuni

art. 24 Ruolo e competenze delle Province

art. 25 Ruolo e competenze della Regione

art. 26 Ruolo e competenze delle A.S.L.

art. 27 Ruolo e competenze delle A.S.P.

art. 28 Ruolo e competenze del terzo settore e di altri soggetti

art. 29 Altri Soggetti

CAPO VI

ORGANISMI, AMBITI TERRITORIALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

art. 30 Ambito Territoriale Sociale

art. 31 Distretto Sociosanitario

art. 32 Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

art. 33 Piano sociosanitario

art. 34 Piano sociale di zona

art. 35 Piani aziendali

CAPO VII

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIOSANITARIE

art. 36 Titolarità delle funzioni amministrative

art. 37 Autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta

art. 38 Accreditamento

art. 39 Contratto

CAPO VIII

RISORSE UMANE

art. 40 Disposizioni sul personale e formazione delle professioni sociali e sociosanitarie

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

art. 41 Fonti di finanziamento delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie

art. 42 Istituzione del Fondo Regionale a favore della non autosufficienza

art. 43 Fondo integrativo per i piccoli Comuni

CAPO X

SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

art. 44 Sistema di controllo di qualità


 

RELAZIONE

Il progetto di legge regionale “Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità” si ispira ai principi ed ai valori della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per rendere effettivi e per garantire su tutto il territorio regionale l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali negli ambiti della salute, del benessere e della protezione sociale.

Il progetto di legge regionale si declina, pertanto, attraverso i principi di universalità, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà, uguaglianza ed equità che hanno caratterizzato, pur attraverso criticità e contraddizioni, la storia italiana e lombarda delle politiche di protezione sociale.

Un sistema di protezione sociale che negli ultimi anni ha subito importanti e straordinarie trasformazioni, per mezzo di un lungo ed impegnativo processo politico, culturale e legislativo avviato nell’ultimo decennio con la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con il decreto legislativo 229 del 1999 (la cosiddetta riforma ter della sanità) e con le leggi di settore. Senza, per altro, dimenticare le riforme costituzionali ed il complesso processo di riforma della pubblica amministrazione.

Processo iniziato, come è noto, storicamente in Lombardia con la legge regionale nr. 1 del 1986, ma non ancora concluso e che necessita di una corretta interpretazione e rivisitazione legislativa e funzionale - organizzativa nei confronti dell’attuale sistema di welfare lombardo, al fine di recepire e di disciplinare, anzitutto, i cosiddetti Servizi alla Persona nella più vasta e complessa accezione del termine, in armonia con i nuovi bisogni della popolazione e con i nuovi fenomeni sociali che hanno investito la società lombarda.

Il punto di attenta considerazione del progetto di legge è quello declinato dal d.lgs. 112/98 al capo “Servizi alla Persona e alla Comunità”, recepito poi dalla stessa Regione Lombardia con la legge regionale nr. 1/2000. Infatti, un sistema di protezione e di benessere sociale, nonché di promozione dei diritti di cittadinanza, deve necessariamente trovare punti di raccordo tra i diversi sistemi, tra cui essenzialmente quello della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione a cui si devono armonizzare anche le politiche della casa, dei trasporti e del tempo libero.

Un sistema di welfare, pertanto, teso a caratterizzarsi per la capacità di integrazione tra i diversi sistemi e le politiche settoriali, in particolare tra i sistemi della salute e quelli dell’assistenza, ovvero con tutte le politiche di settore atte a promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale a favore dei beneficiari individuati dalla nostra Costituzione: le persone, le famiglie e le formazioni sociali.

Ma l’incapacità di sostenere i livelli di raccordo e d’integrazione tra i diversi sistemi è stato fino ad oggi uno degli aspetti di maggiore criticità del sistema di welfare lombardo in quanto, nei fatti, non sono stati declinati concretamente i ruoli, i compiti e le responsabilità di tutti gli attori. La molteplicità degli attori pubblici e privati - con profili giuridici, gestionali e valoriali altamente diversificati - richiede una capacità di governance che non può essere sostenuta nelle sole forme regolatrici del mercato richiamando strumentalmente e acriticamente i principi del protagonismo del cittadino e della libertà di scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi.

Sulla base del principio di sussidiarietà e delle riforme costituzionali, tra cui lo stesso riordino delle IPAB e la loro trasformazione in Fondazioni o in Aziende Servizi alla Persona, il mercato dei servizi sociali ha acquistato forti caratteristiche di pluralità ed un maggior numero di nuovi soggetti candidati a partecipare e a sostenere il sistema integrato dei servizi, ispirato ai principi della stessa legge quadro n. 328/2000 di riforma dell’assistenza e alle cosiddette leggi di settore.

Questo processo deve, però, necessariamente essere governato attraverso una ridefinizione del ruolo delle istituzioni, in particolare delle autonomie locali, facendo loro assumere le funzioni di regolatore dell’intero sistema e di garante nei confronti del cittadino delle prestazioni erogate da quella pluralità di attori pubblici e privati che costituiscono la rete dei servizi.

Negli ultimi anni al centro dell’azione della Regione Lombardia c’è stato il riconoscimento della famiglia come partner strategico in relazione al mercato dei servizi, sostenendo ideologicamente la centralità e il protagonismo della famiglia e del cittadino in antitesi alla centralità dell’istituzione. Questo è stato però un grave errore di prospettiva perché lo stigma sull’autoritarismo burocratico del servizio pubblico e l’enfasi sulla persona percepita solo come cliente hanno spesso ideato una polarizzazione e, dunque, generato delle conflittualità.

E’, invece, obiettivo strategico del progetto di legge “Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità” che al centro del sistema dei servizi alla persona e alla comunità ci sia il governo delle relazioni (delle buone relazioni) tra istituzioni e cittadini.

Questa approccio culturale e politico è una delle peculiarità del presente progetto di legge regionale per garantire in maniera efficace l’obiettivo di personalizzare (umanizzare) le prestazioni, attraverso la capacità di co-progettazione responsabile tra l’operatore del servizio – pubblico e privato - e il beneficiario dell’intervento, assistito, durante la presa in carico, da una funzione di case management del servizio professionale.

Un sistema di protezione sociale fondato sulla sussidiarietà (non piegata acriticamente solo sul mercato e sullo sforzo delle reti informali e solidaristiche dell’assistenza), sulla responsabilità istituzionale e sulla solidarietà civile che non si avvita su stesso alla ricerca esasperata di modelli organizzativi e gestionali assumendo rigidi modelli di welfare, spesso tra loro antagonisti.

Altro obiettivo strategico di questo progetto di legge è quello di promuovere un sistema di welfare lombardo attraverso un progetto di politica istituzionale e sociale di ampio respiro con le radici ben salde nel terreno dei principi e dei vincoli costituzionali (ispirato ai principi della legge quadro 328/00 - legge recepita da tutte le altre regioni italiane - e incardinato sul tema dei diritti civili e sociali della persona), in sintonia ai bisogni della popolazione e correlato alle caratteristiche e alle esperienze delle reti pubbliche e private dei servizi lombardi.

Un ulteriore obiettivo del progetto di legge è quello di sostenere e garantire, all’interno del processo di evoluzione del welfare e delle peculiarità del mercato solidale, l’autonomia degli enti locali che, nel rispetto della Costituzione, esercitano le funzioni amministrative e la potestà regolamentare dell’intero sistema integrato d’interventi e servizi sociali. In particolare, investendo sui processi di integrazione tra il comparto sociale e il comparto sanitario ed individuando correttivi per ridurre le frizioni tra gli attuali attori istituzionali e per contrastare quel processo di flessione e di dismissione delle prestazioni sociosanitarie fornite dalle ASL negli ultimi anni, attraverso forme di voucherizzazione delle prestazioni spesso antagoniste e alternative a quelle fornite dalle unità di offerta pubbliche.

E’ necessario sostenere le Province e i Comuni - in sostanza il territorio e la comunità locale - anche attraverso una ridefinizione degli orientamenti e degli indirizzi regionali per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali e la realizzazione dei Piani Sociali di Zona con un diverso approccio rispetto alla precedente esperienza, al fine di garantire forme di welfare locale ispirate ai principi del welfare di comunità che valorizza significativamente il mondo del Terzo Settore e delle organizzazioni non profit e che responsabilizza i Comuni anche sul versante della spesa sociale.

Un sistema di welfare caratterizzato dalla flessibilità e dalla complementarietà delle strutture – nonché degli interventi e degli strumenti - in grado ascoltare, orientare, co-progettare e accompagnare, i beneficiari delle prestazioni, le quali possono essere erogate da una pluralità di soggetti terzi capaci di assolvere una funzione di servizio di pubblico interesse, ma sempre attraverso l’assunzione da parte del servizio pubblico della responsabilità delle funzioni di garanzia, verifica e controllo.

Questo significa mettere al centro dei servizi il bisogno della persona in condizione di fragilità, evitando radicali forme di standardizzazione e di spersonalizzazione degli interventi. Evitando, per contro, il cosiddetto “welfare fai da te”, che de-responsabilizza il servizio pubblico, con prestazioni a volte inappropriate, e dunque con esiti inefficaci; spesso più costoso perché poi si corre il rischio di intervenire dopo per trovare rimedi urgenti su un quadro clinico e sociale aggravato.

Rispetto ad una domanda sempre più sofisticata, che richiede dai servizi prestazioni più qualificate e differenziate, è strategico riuscire a conciliare l’omogeneità e l’uniformità dei criteri d’accesso con la qualità, attraverso la definizione di standard non rigidi interpretando i processi di inclusione sociale in una configurazione multidimensionale. Come è anche strategico armonizzare gli interventi riparatori e di contrasto del grave disagio con interventi di prevenzione e di promozione sociale.

Per risolvere le criticità dell’attuale profilo del welfare lombardo, è fondamentale riuscire a governare alcuni fattori che, contraddistinguendo strutturalmente la Lombardia, incidono sulle scelte di politica sociale, tra cui: l’aumento della popolazione anziana; l’aumento della popolazione non autosufficiente; il basso tasso di natalità ed il progressivo mutamento della struttura familiare; i fenomeni sempre più evidenti di povertà relativa e di disagio sociale.

In particolare, gli obiettivi del presente progetto di legge, oltre a disciplinare e a dettare nuove norme del sistema integrato dei servizi, sono quelli di riorientare le scelte di politica sociale della Regione Lombardia, sul piano legislativo e programmatorio al fine di:

definire ruolo, compiti e responsabilità di tutti gli attori;

recepire e applicare i LEA sociosanitari (DPCM 14.2.2001) con la corretta ripartizione delle spese tra fondo sociale e fondo sanitario;

definire e applicare i LIVEAS (L. 328/2000);

definire i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento ed il contratto delle unità di offerta in ambito socio assistenziale;

sostenere i comuni di piccole dimensioni per garantire interventi sociali urgenti e obbligatori non differibili nel tempo;

ridefinire lo strumento di programmazione e pianificazione dei Piani di Zona, attraverso la valorizzazione delle eccellenze ma anche con l’attenzione di evitare una eccessiva differenziazione del modello di welfare da distretto a distretto rispetto ai criteri di accesso ai servizi, la tipologia delle prestazioni, la compartecipazione della spesa da parte dell’utente (d.lgs. 130/2000 – ISEE);

riconoscere concretamente il ruolo e le funzioni amministrative dagli enti locali (Comuni e Province), in particolare durante l’azione programmatoria dei Piani di Zona e dei Piani Socio Sanitari;

investire sulla formazione e l’aggiornamento del personale delle unità di offerta pubbliche e private accreditate, individuando e valorizzando i profili delle nuove professioni sociali;

definire nuove strategie per affrontare l’estrema fragilità delle persone non autosufficienti e di istituire uno specifico Fondo;

agevolare le forme di partecipazione attiva, comunicazione, di orientamento e di presa in carico del cittadino sul piano della trasparenza, della tutela e della semplificazione amministrativa attraverso l’implementazione degli sportelli unitari di accesso alle prestazioni, degli UPT e degli URP e con l’adozione da parte di tutte le unità d’offerta accreditate di una Carta dei diritti e dei servizi;

Istituire l'Osservatorio regionale delle prestazioni sociosanitarie, l’Osservatorio regionale delle Politiche Sociali e un Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari, quali organismi per osservare, rilevare e monitorare bisogni, fenomeni sociali, risposte, esiti.

Il tema dell’integrazione sociosanitaria è, pertanto, quello cruciale su cui poi si snoda l’intero progetto di legge per disciplinare le reti e le unità di offerta in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, anziani e gravi disabili, individuando le specifiche competenze del Servizio Sanitario Regionale e di tutti gli altri attori.

Dopo l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione sociosanitaria (Dpcm del 14/2/2001) e le successive disposizioni adottate in questi ultimi anni dalla Conferenza Stato-Regioni sul tema dell’integrazione e della definizione dei LEA sociosanitari - allegato 1C - e dei LIVEAS, è ora necessario da parte della Regione Lombardia intervenire al più presto definendo i criteri e le modalità dell’erogazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni in ambito sociale e sociosanitario, determinando conseguentemente le aree di competenza di Asl e Comuni e le modalità di collaborazione fra i due enti sulla base dei cosiddetti "progetti personalizzati".

Emerge, pertanto, l'urgenza di arrivare ad una definizione concordata, tra Comuni e Aziende Sanitarie Locali, dei criteri decisionali e delle procedure operative dell'integrazione unendo gli sforzi programmatori sul territorio, attraverso il Piano di Zona, il Piano delle Attività territoriali del Distretto e il Piano Attuativo Locale. Con il presente progetto di legge la Regione Lombardia deve adottare specifiche linee guida su questa materia: dal corretto utilizzo delle risorse all’appropriatezza della cura, dalla definizione d’indicatori di problematicità e di qualità, fino alla garanzia nei confronti dei cittadini dell’esigibilità delle prestazioni in ambito sociale e sanitario.

I bisogni di salute e di sicurezza delle persone che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale devono essere garantiti, anche nel lungo periodo, attraverso la continuità assistenziale tra le azioni di cura, di riabilitazione e quelle di assistenza.

Il progetto di legge, nel richiamare la Regione Lombardia affinché investa la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui al decreto legislativo 502/92 e delle leggi regionali 31/97 e 2/2000, individua in un Osservatorio sull’integrazione sociosanitaria l’organismo che ha lo scopo di monitorare la qualità, gli esiti e gli effetti dell’integrazione sociosanitaria, nonché la redazione di una Carta dei diritti esigibili a fronte dell’applicazione dei LEA e dei LIVEAS.

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di concerto con i Settori Famiglia e Salute della Regione Lombardia e delle Agenzie del Terzo Settore, ha anche il compito di avviare specifici Tavoli di lavoro integrati tra Comuni e Distretti, allargati nel caso anche alle Aziende Ospedaliere.

Il progetto di legge riconosce poi ai Comuni la titolarità per essere direttamente coinvolti nella fase di programmazione sanitaria e socio-sanitaria – sia a livello regionale, attraverso la Conferenza permanente per la programmazione, che a livello locale, attraverso l’adozione del Piano Attuativo Locale – e nella fase di valutazione, attraverso la Conferenza di Sindaci di distretto, del raggiungimento da parte delle Aziende sanitarie degli obiettivi di salute programmati.

Il Piano Sociale di Zona dei Comuni e il Piano Attuativo Locale delle ASL devono essere, pertanto, la traduzione puntuale dell’integrazione per realizzare un modello globale di servizi sociosanitari.

Inoltre, la programmazione socio-assistenziale dei Comuni e la programmazione socio-sanitaria dell’ASL devono trovare un punto di incontro e armonizzarsi proprio a livello locale mediante la promozione e lo sviluppo delle specifiche attività distrettuali, garantendo anche percorsi e legami tra Ospedale e Territorio, avviando una sperimentazione di servizi di prossimità per persone non autosufficienti collegati con la rete dei Comuni, delle Asl e delle Aziende Ospedaliere.

Un altro aspetto fondamentale del presente progetto di legge è la definizione di stato di bisogno. Il concetto di stato di bisogno nei principi chiave si richiama a quello già precisato in passato dalla l.r. 1/1986, innovandolo attraverso l’adozione di specifiche forme di flessibilità organizzativa, progettualità, personalizzazione degli interventi e valutazione multidimensionale del bisogno, che garantiscono accessibilità, trasparenze ed equità sociale. Lo stesso valore è stato conferito nei confronti della personalizzazione degli interventi e delle prestazioni, in particolare per la realizzazione dei progetti individuali per le persone con disabilità, con riferimento all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Altri aspetti peculiari del presente progetto di legge, che ha l’ambizione di assumere una specificità come legge cornice o di orientamento, sono quelli relativi al ruolo del terzo settore, alle risorse umane e alla qualità dei servizi.

CAPO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Lombardia con la presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del proprio Statuto, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore, detta le norme per rendere effettivi e garantire su tutto il territorio regionale l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali negli ambiti della salute, del benessere e della protezione sociale.

2. La Regione Lombardia, in attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo e solidarietà, avvalendosi degli strumenti di programmazione, indirizzo, coordinamento, partecipazione e collaborazione dei diversi livelli di governo locale disciplina il sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari, anche in rapporto con il sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro e con le politiche della casa, ovvero con tutte le politiche di settore atte a promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

3. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari, implementato e garantito dai soggetti di cui all’art. 2, è caratterizzato dalla complementarietà, connessione, integrazione e specializzazione della rete d’offerta delle prestazioni sociali, previste dall’art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dalle leggi regionali n. 1/1986 e nr. 1/2000, e dalla rete d’offerta delle prestazioni sociosanitarie definite dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 e del 29 novembre 2001.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari persegue obiettivi di omogeneità e congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione ed adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi ed è destinato alle persone, alle famiglie e alle formazioni sociali, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale.

5. La Regione Lombardia, salvaguardando i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato, individua, definisce e adotta con propri atti di programmazione i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, adeguati ai bisogni rilevati sul territorio regionale, al fine di assicurare la qualità della vita nel rispetto della dignità della persona umana e tesi a garantire, senza alcuna discriminazione o limitazione, i diritti di cittadinanza sociale.

6. Tra le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari c’è anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione della libera iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, di reciprocità e della solidarietà organizzata nelle comunità locali secondo il principio dell’art.. 38 della Costituzione.

7. In ottemperanza a quanto previsto dal dettato costituzionale, il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere e l’autonomia di ogni singolo individuo, ovvero delle formazioni sociali, senza alcuna forma di discriminazione.

Articolo 2

(Soggetti)

1. Alla progettazione, programmazione e realizzazione dell’intero sistema e delle reti d'offerta sociale e sociosanitaria concorrono, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, tutti quei soggetti con profilo giuridico di natura pubblicistica e privatistica, in particolare quando assolvono una funzione di servizio di pubblico interesse;

a) i Comuni, singoli ed associati ovvero nelle forme previste dalla legge, le Province e gli altri enti territoriali, le Aziende sanitarie locali (A.S.L.), le Aziende di servizi alla persona (A.S.P) e altri soggetti di diritto pubblico;

b) gli organismi non profit afferenti al Terzo settore, ovvero le associazioni di promozione sociale,le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e le associazioni di solidarietà familiare;

c) le organizzazioni sindacali;

d) le associazioni di tutela degli utenti;

e) le persone fisiche, le famiglie, i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

f) gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario individuati e disciplinati dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali;

g) gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

h) gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese.

Articolo 3

(Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema e della rete d’offerta)

1. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari, in conformità alle disposizioni della presente legge, nonché delle leggi di settore e degli atti di alta programmazione, è definito dal Piano sociosanitario regionale e si realizza attraverso i Piani sociali di zona, per quanto concerne le prestazioni sociali degli enti locali e attraverso il Piano Attuativo Locale e i Programmi delle attività territoriali distrettuali per quanto concerne le prestazioni di rilevanza sanitaria delle Aziende sanitarie Locali, garantendo la gestione unitaria della rete d’offerta negli ambiti territoriali definiti dalla Regione Lombardia.

2. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari si realizza attraverso i seguenti metodi:

a) coordinamento dell’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e connessione con tutte le altre politiche di settore che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita, nonché di contrasto di tutte le condizioni di disagio e delle forme di esclusione sociale;

b) implementazione, da parte degli enti locali e delle ASL, di sportelli unitari d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie;

c) collaborazione interistituzionale;

d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Lombardia.

CAPO II

RETI D'OFFERTA SOCIALE E SOCIOSANITARIA DEL SISTEMA INTEGRATO

Articolo 4

(Definizione di interventi e prestazioni sociosanitarie)

1. Sono definiti interventi e prestazioni sociosanitarie tutte quelle attività che soddisfano, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni socio-sanitarie, conformemente al DPCM 14 febbraio 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” - Allegato C1 -, comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ovvero le prestazioni assistenziali finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività finalizzate a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

c) prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ovvero tutte le attività caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree:

materno -infantile

disabili

anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative

dipendenze da droghe, alcool e farmaci

patologie psichiatriche

patologie per infezioni da HIV-AIDS

pazienti terminali

3. Le prestazioni e gli interventi sociosanitari sono caratterizzati da flessibilità organizzativa, progettualità, personalizzazione e valutazione multidimensionale del bisogno.

Articolo 5

(Rete d'offerta sociale)

1. La rete d'offerta sociale è costituita dall'insieme degli interventi e dei servizi territoriali domiciliari, diurni, semiresidenziali e residenziali, erogati in particolare dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento o accreditati, aventi come scopo sia la promozione di benessere sociale, per mezzo di servizi per la generalità delle persone, sia la prevenzione, il contrasto o la rimozione delle cause di disagio individuale e familiare derivanti da difficoltà sociale, condizioni di disabilità, di non autonomia e da inadeguatezza di reddito che limitano la dignità ed il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione.

2. In particolare, la rete d’offerta sociale garantisce i seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la libertà di scelta e la consapevole fruizione dei servizi, tramite il servizio di segretariato sociale e gli sportelli unitari d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie;

b) presa in carico delle persone e delle famiglie e predisposizione di progetti di intervento ad personam e garanzia delle funzioni di case management, tramite il servizio sociale professionale al fine di garantire la continuità assistenziale;

c) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

d) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare;

e) misure per favorire l’autonomia delle persone anziane e delle persone con disabilità e la loro permanenza a domicilio, attraverso forme di sostegno all’assistenza familiare e all’offerta semiresidenziale e residenziale di natura temporanea;

f) misure di sostegno alle responsabilità familiari e di tutela dei diritti del minore;

g) misure per promuovere l’affido familiare e l’adozione;

h) azioni per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare e azioni di sostegno alle donne in difficoltà;

i) interventi finalizzati all'inclusione sociale e al sostegno dell’autonomia delle persone con disabilità o con disagio psichico e sociale, tra cui gli ex detenuti, anche attraverso la promozione di azioni che facilitano l'inserimento e il reinserimento al lavoro;

l) accoglienza e servizi primari alle persone senza fissa dimora, anche attraverso la realizzazione di unità d’offerta a bassa soglia;

m) interventi per favorire l’'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale e garantendo pari opportunità;

n) azioni per contrastare le dipendenze e per favorire l'inserimento sociale delle persone con problematiche di dipendenza, anche attraverso la realizzazione di unità d’offerta a bassa soglia;

o) protezione e tutela giuridica delle persone dichiarate non autonome, attraverso la valorizzazione e l’implementazione delle forme previste dall’istituzione della figura giuridica dell’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6;

p) interventi di prevenzione, aggregazione e promozione della socialità, valorizzando le reti di famiglie aperte all’accoglienza e sostenendo le attività finalizzate all’animazione e al sostegno sociale ed educativo a favore delle comunità locali.

3. Sono comprese tra le prestazioni sociali anche gli emolumenti economici, erogati in forma occasionale, destinati a contrastare la povertà e a rimuovere condizioni di insufficiente o mancato reddito, nonché a compensare incapacità involontaria di lavoro e di guadagno derivante da disabilita o dallo status di profugo, di richiedente asilo e di rifugiato.

4. La Giunta regionale, previa consultazione delle autonomie locali, del Tavolo del Terzo settore, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, oltre ad individuare ulteriori livelli essenziali delle prestazioni, definisce le tipologie delle unità d'offerta, ovvero gli standard qualitativi, che costituiscono la rete di cui al comma 2.

Articolo 6

(Rete d'offerta sociosanitaria)

1. La rete d'offerta sociosanitaria è costituita dall'insieme degli interventi e dei servizi territoriali domiciliari, diurni, semiresidenziali e residenziali, erogati in particolare dalle ASL, nonché dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento o accreditati, aventi come scopo l’erogazione di prestazioni sanitarie di rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. In particolare, la rete d’offerta sociosanitaria garantisce i seguenti livelli essenziali delle prestazioni nei seguenti ambiti:

a) assistenza ambulatoriale e specialistica;

b) assistenza domiciliare anche integrata con la componente socio-assistenziale;

c) assistenza residenziale e semiresidenziale anche integrata con la componente socio-assistenziale;

d) assistenza penitenziaria.

3. La Giunta regionale, previa consultazione delle autonomie locali e del Tavolo del Terzo settore e sentito il parere della La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, oltre ad individuare ulteriori livelli essenziali delle prestazioni, definisce le tipologie delle unità d'offerta, ovvero gli standard qualitativi, che costituiscono la rete di cui al comma 2.

4. L’ informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la libertà di scelta e la consapevole fruizione dei servizi della rete d’offerta, si realizza tramite gli sportelli unitari d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie.

Articolo 7

(Prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria

a favore delle persone non autosufficienti)

1. Sono considerate persone non autosufficienti i soggetti che, per una minorazione singola o plurima o per la presenza di malattie croniche invalidanti, abbiano subito una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

2. Specifiche unità multiprofessionali di operatori e specialisti presenti in ciascun Distretto Sociosanitario, tramite metodiche omogenee, tra cui l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), sulla base degli indirizzi dell’O.M.S. e dei criteri indicati all’art. 2 del DPCM 14.2.2001, procedono alla valutazione della non autosufficienza e predispongono un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare e le verifiche sull’efficacia delle azioni svolte.

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI

E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ)

Articolo 8

(Destinatari del sistema integrato di servizi sociali)

1. Ai fini della presente legge gli interventi e i servizi del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari sono destinati alle persone, ai nuclei familiari e alle formazioni sociali presenti nel territorio della Regione Lombardia, in condizioni di bisogno e, in via prioritaria, a coloro che sono in condizioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Accedono ai servizi in condizioni di parità:

a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;

b) i cittadini italiani e della UE temporaneamente presenti;

c) i cittadini stranieri legalmente soggiornanti sul territorio lombardo; nonché i profughi, gli apolidi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una formula di protezione internazionale;

d) le persone italiane e le persone straniere presenti a qualsiasi titolo sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi e misure di prima assistenza non differibili nel tempo e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente.

Articolo 9

(Definizione di stato di bisogno)

1. Al fine di garantire l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali negli ambiti della salute, del benessere e della protezione sociale i soggetti di cui al successivo comma adottano, quale criterio principale per l’accesso alle prestazioni, il concetto di stato di bisogno come definito dall’art. 12 della l.r. 1/1986.

2. I Comuni, singoli ed associati, ovvero nelle forme previste dalla legge, le Province e gli altri enti territoriali, le Aziende sanitarie locali (A.S.L.), le Aziende di servizi alla persona (A.S.P) nonché altri soggetti di diritto pubblico disciplinano, con regolamenti ovvero con specifici atti, l’accesso alle unità d’offerta delle reti dei servizi alla persona secondo il principio di equità sociale, privilegiando tra i criteri di selezione, valutazione e di accertamento la condizione multidimensionale di stato di bisogno, in particolare nei confronti delle persone che non sono in grado di soddisfare in maniera autonoma i propri bisogni a causa di condizioni di disabilità, non autosufficienza, fragilità personale e disagio sociale.

3. I soggetti di cui al precedente comma garantiscono accessibilità e uniformità di benefici a parità di bisogno, attraverso l’adozione di specifiche forme di flessibilità organizzativa, progettualità, personalizzazione degli interventi e valutazione multidimensionale del bisogno.

Articolo 10

(Progetti individuali per le persone con disabilità)

1. In conformità all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, i Comuni, d’intesa con le ASL, predispongono progetti individuali per le persone con disabilità, garantendo in particolare:

a) la valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona e della famiglia mediante azioni condotte dalle unità multiprofessionali di cui al precedente articolo 7 della presente legge;

b) il coinvolgimento attivo, sin dalle fasi di valutazione dei bisogni, della persona con disabilità e di chi la rappresenta;

c) la redazione del progetto globale di presa in carico a cui devono coerentemente riferirsi i progetti specifici nell’ambito dei bisogni di istruzione, lavoro, inclusione sociale e riabilitazione;

d) la nomina, a cura del Comune di residenza o, in caso di delega, da parte del Distretto Socio Sanitario ASL, del Responsabile di Progetto a cui affidare compiti di coordinamento e verifica circa l’andamento del progetto globale di presa in carico;

e) la costituzione e la gestione, affidata al Responsabile di Progetto, del Dossier Unico al fine di raccogliere in un unico documento tutti gli elementi utili a ricostruire il percorso assistenziale e di inclusione sociale a beneficio della persona con disabilità.

Articolo 11

(Diritti e doveri dei cittadini)

1. I soggetti, di cui all’art. 8 della presente legge, destinatari degli interventi e delle prestazioni rese dalle reti di offerta sociale e sociosanitaria, hanno diritto a:

a) partecipare attivamente, secondo gli indirizzi fissati dalla programmazione regionale e locale, alla definizione e alla regolamentazione delle modalità di gestione dei servizi e degli interventi, forniti in maniera integrata, tali da garantire l’effettiva espressione dei bisogni;

b) essere informati sulle prestazioni delle unità di offerta, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sui costi e sulle relative modalità di erogazione;

c) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi assicurino il rispetto della libertà e dignità personale, della riservatezza, dello sviluppo della personalità, della possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali;

d) esprimere il consenso sulle proposte d'intervento che li riguardano ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;

e) essere presi in carico in maniera individuale e personalizzata, assicurando la continuità assistenziale.

2. I regolamenti degli enti gestori delle unità d' offerta disciplinano la possibilità di accesso alle strutture per quanto riguarda le visite ai fruitori.

3. I diritti di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) si estendono a tutti i servizi erogati dalle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.

4. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

5. Per garantire un’idonea informazione sull’offerta di interventi e servizi, i Comuni possono avvalersi della collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni, degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti sul territorio.

Articolo 12

(Accertamento e concorso alla spesa delle prestazioni sociali e sociosanitarie)

1. Gli utenti della rete di offerta sociale e sociosanitaria sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi, mediante il pagamento di rette e tariffe determinate dai gestori sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

2. L’accertamento delle condizioni economiche ed il concorso alla spesa tiene presente:

a) i criteri per il concorso alla spesa e le esenzioni per le persone e i nuclei familiari in conformità allo strumento dell'I.S.E.E., di cui alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per valutare l'equivalenza del reddito in base alle caratteristiche e al numero dei componenti il nucleo familiare;

b) le agevolazioni previste dalle leggi e dalle disposizioni nazionali e della Regione Lombardia per i nuclei familiari con componenti di minore età, componenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e componenti disabili.

CAPO IV

ORGANISMI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Articolo 13

(Sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie)

1. La ASL, sentita la Conferenza dei Sindaci del Distretto, organizza in ogni ambito territoriale l'accesso unificato alle prestazioni attraverso lo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie.

2. Lo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie si raccorda con il servizio professionale sociale dei singoli comuni ed in rete, anche telematica, con gli sportelli degli Uffici di Pubblica Tutela, di altri enti pubblici, dei soggetti del Terzo Settore, dei patronati e di altre agenzie del privato sociale.

3. Allo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie competono le seguenti funzioni:

a) informazione sull'offerta dei servizi, sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

b) orientamento e supporto alle persone e alle famiglie sui diritti alle prestazioni sociali e sociosanitarie;

c) segnalazione delle situazioni complesse ai servizi per la presa in carico e l'attivazione della valutazione multidimensionale, del progetto personalizzato di assistenza, nonché della continuità assistenziale, nei confronti della persona e del nucleo familiare;

e) raccolta ed elaborazione dati.

4. L’attività dello sportello unitario d’accesso è organizzata utilizzando modalità telematiche, secondo la legge n. 4 del 2004, per favorire l’accesso delle persone con difficoltà che necessitano di tecnologie assistite o di configurazioni particolari.

Articolo 14

(Osservatorio regionale delle prestazioni sociosanitarie)

1. Presso la Regione è istituito un Osservatorio regionale delle prestazioni sociosanitarie con lo scopo di monitorare la qualità, gli esiti e gli effetti dell’integrazione sociosanitaria, nonché la redazione di una Carta dei diritti esigibili a fronte dell’applicazione dei livelli essenziali di assistenza e di protezione sociale secondo il principio della libertà e dignità della persona.

2. L’Osservatorio delle prestazioni sociosanitarie si avvale, per le funzioni di vigilanza e di controllo delle attività sociosanitarie, della struttura tecnica dell’Osservatorio regionale della salute di cui all’art. 13 della legge regionale 31/97.

3. La composizione e il funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

4. I risultati delle ricerche promosse dall’Osservatorio sono resi pubblici e accessibili, nonché consultabili anche con strumenti telematici, dai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge.

Articolo 15

(Osservatorio regionale delle Politiche Sociali)

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali, il quale svolge funzioni di monitoraggio, valutazione, diffusione delle conoscenze sui fenomeni sociali e sull’implementazione delle politiche sociali.

2. In particolare l'Osservatorio:

a) promuove e attua iniziative di studio e di ricerca, direttamente o in collaborazione con enti pubblici, Università, Istituti di ricerca, soggetti del Terzo Settore e altri organismi di promozione sociale;

b) favorisce a livello regionale e nazionale lo scambio di informazioni e di buone pratiche;

c) elabora indicatori e valutazioni sulla presenza, sulla qualità e sulla distribuzione dei servizi sociali sul territorio regionale.

3. L'Osservatorio si avvale e si raccorda anche con gli Osservatori delle politiche sociali attivati dalle Province.

4. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. I risultati delle ricerche promosse dall’Osservatorio sono resi pubblici e accessibili, nonché consultabili anche con strumenti telematici, dai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge.

Articolo 16

(Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari)

1. Presso la Regione e istituito il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari (SISSS) per l'organizzazione dei flussi informativi degli Osservatori delle Province e di altri soggetti del sistema integrato, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa, ai fini di una compiuta conoscenza della domanda sociale, dell'offerta attivata e della spesa dedicata ai servizi sociali e sociosanitari, nonché per acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali e sociosanitarie.

2. Il Sistema Informativo dei Servizi sociali e Sociosanitari supporta l'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'art. 15.

3. Gli enti locali, le ASL, le ASP e i soggetti gestori accreditati o convenzionati hanno l’obbligo dell'assolvimento del debito informativo, secondo le modalità individuate dal regolamento di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. I risultati delle ricerche promosse Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari sono resi pubblici e accessibili, nonché consultabili anche con strumenti telematici, dai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge.

Articolo 17

(Carta dei diritti e dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti sociali, nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e della Regione Lombardia, ogni unità d’offerta sociale e sociosanitaria pubblica e privata, accreditata ovvero autorizzata al funzionamento, ha l’obbligo di adottare una Carta dei diritti e dei servizi finalizzata ad informare i cittadini sui criteri di accesso, le modalità di erogazione, le caratteristiche e le responsabilità dei soggetti erogatori, gli standard di qualità e i costi delle prestazioni, la definizione dei percorsi assistenziali, gli strumenti di partecipazione e di tutela degli utenti relativamente ai livelli essenziali di assistenza e di protezione sociale, nonché le modalità di valutazione da parte degli utenti o delle associazioni che li rappresentano, nonché le modalità di ricorso in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.

2. La Carta dei diritti e dei servizi, quale strumento di partecipazione con i cittadini, dovrà essere aggiornata periodicamente allo scopo di perseguire obiettivi di promozione di cittadinanza attiva, per migliorare il sistema dei servizi e per sviluppare l’integrazione sociosanitaria.

3. L'adozione della Carta dei diritti e dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento.

Articolo 18

(Partecipazione dei cittadini al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti)

1. I Comuni, le Province, la Regione, le ASL e le ASP, ovvero gli enti e le istituzioni pubbliche e private autorizzate e accreditate, assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti, degli organismi del terzo settore e delle organizzazioni sindacali.

2. La Giunta regionale, con il parere degli enti locali, del Tavolo permanente del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali e del Difensore civico regionale, ovvero dei Garanti ove istituiti, individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti.

3. La partecipazione dei cittadini e delle associazioni di tutela degli utenti, nonché delle organizzazioni sindacali, si esercita tramite l’accesso alle strutture e agli organismi di cui agli articoli 13 e 19 della presente legge.

Articolo 19

(Ufficio di pubblica tutela e Ufficio Relazioni con il Pubblico)

1. Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Servizi alla Persona hanno l’obbligo di dotarsi di un Ufficio di pubblica tutela, retto da personale qualificato senza alcuna dipendenza funzionale, il quale verifica, anche d’ufficio, che l’accesso alle prestazioni rese dalle unità d’offerta in ambito sanitario e sociosanitario avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti ed alle condizioni previste dalle Carte dei servizi.

2. Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Servizi alla Persona hanno l’obbligo di dotarsi di un Ufficio di relazioni con il pubblico, retto da personale qualificato affidato a personale dipendente.

3. La Giunta Regionale approva le linee guida relative alla organizzazione e al funzionamento degli uffici di pubblica tutela, prevedendo forme di coordinamento tra questi e gli uffici dei difensori civici degli Enti locali e della Regione.

4. L’ASL, nell’ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei sindaci del Distretto, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire l’avvio dei procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, anche nelle forme previste dall’istituzione della figura giuridica dell’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6.

Articolo 20

(Tavolo permanente del Terzo Settore)

1. Il Terzo settore, quale uno degli attori del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, in base al principio di sussidiarietà, ha un ruolo strategico per la realizzazione di politiche di benessere personale e sociale, anche assumendo funzioni di rappresentanza dei diritti delle persone e delle comunità locali.

2. La Regione valorizza il Tavolo permanente del Terzo Settore, proprio delle organizzazioni non profit impegnate nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità, secondo il criterio della rappresentatività, delle competenze e delle specificità degli interventi.

3. La composizione e il funzionamento del Tavolo permanente del Terzo Settore sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 21

(Consulta regionale delle associazioni familiari)

1. La Regione, in attuazione della l.r. 23/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di favorire le politiche per la famiglia, nonché le forme di associazionismo e di autogestione come modalità di intervento tra quelle individuate nel sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, istituisce la Consulta regionale delle associazioni familiari quale organismo di rappresentanza e di consultazione.

2. La composizione e il funzionamento della Consulta regionale delle associazioni familiari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 22

(Tavolo Regionale permanente di consultazione sul servizio civile)

1. La Regione, in attuazione della l.r. gennaio 2006 n. 2 “Servizio civile in Lombardia”, valorizza le organizzazioni impegnate nelle attività di servizio civile quale ulteriore risorsa della Regione e delle comunità locali negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema di protezione sociale.

2. La composizione e il funzionamento del Tavolo Regionale permanente di consultazione sul servizio civile sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

CAPO V

ASSETTO ISTITUZIONALE E COMPETENZE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE

DELLA REGIONE, DELLE A.S.L., DELLE A.S.P. E DEL TERZO SETTORE

Articolo 23

(Ruolo e competenze dei Comuni)

1. In attuazione all’art. 118 della Costituzione e in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché della legge regionale nr.1/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

2. I Comuni, al fine di potenziare la partecipazione degli enti e degli organismi presenti sul territorio, in particolare dei soggetti del terzo settore e dell’impresa sociale, assolvono anche la funzione di regolatore dei servizi e di garante nei confronti dei cittadini delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati.

3. I Comuni, singoli o in forma associata nelle diverse forme giuridiche, tra cui le aziende consortili, provvedono all’istituzione e alla gestione anche tramite soggetti terzi dei servizi sociali territoriali, sia all’interno delle proprie comunità e sia negli Ambiti Territoriali Sociali di cui all’art. 30 della presente legge. In particolare, competono ai Comuni:

a) la determinazione di ulteriori ed integrativi livelli di assistenza rispetto a quelli definiti dallo Stato e dalla Regione e la garanzia dell’erogazione delle prestazioni facenti parte del sistema integrato, assicurando la personalizzazione degli interventi e la continuità assistenziale sulla base della domanda e dei bisogni espressi dalle persone, dalle famiglie e dalle formazioni sociali;

b) la progettazione e realizzazione dei Piani Sociali di Zona, adottando forme di concertazione e mediante accordo di programma esteso a tutti i soggetti di natura giuridica pubblicistica e privatistica, di cui all’art. 2 della presente legge, che concorrono alla programmazione e alla gestione della rete integrata del sistema dei servizi sociali e sociosanitari territoriali;

c) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema sociale integrato, nonché la definizione dei parametri per l’accesso prioritario alle prestazioni sulla base degli indirizzi stabiliti nell’ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza o di pronto intervento assistenziale, mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;

d) le valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali e sociosanitarie, anche attraverso l'uso di strumenti di misurazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini;

e) l’accreditamento e l’autorizzazione al funzionamento delle unità di offerta sociale in base ai requisiti stabiliti dalla Regione;

f) l’adozione della Carta dei diritti e dei servizi di cui all’art. 17;

g) la definizione delle modalità di selezione dei soggetti afferenti al terzo settore e all’impresa sociale a cui affidare l’erogazione delle prestazioni ai sensi del DPCM nr. 60 del 21 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge n. 328/2000 e ai sensi del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

h) la tutela sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, anche in relazione ai necessari rapporti con l'Autorità giudiziaria;

i) la gestione dei titoli sociali, da erogare in articolare nei confronti delle persone in condizione di non autosufficienza;

l) la promozione ed il sostegno delle capacità di auto organizzazione e aggregazione formale ed informale dei cittadini;

m) la partecipazione alle attività del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari di cui all’articolo 16 della presente legge.

4. I Comuni, singoli o associati, possono delegare tramite contratti e convenzioni la gestione di specifici servizi, interventi e prestazioni alle Aziende Sanitarie Locali o alle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona o, per particolare esigenze, alle Province.

5. I Comuni, singoli o associati, mediante gli organismi previsti nelle forme di legge, partecipano, secondo le proprie competenze, alla definizione e alla valutazione dei Piani Attuativi Locali e dei Programmi delle attività territoriali distrettuali.

6. I Comuni, singoli o associati, mediante gli organismi previsti nelle forme di legge, partecipano al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali sociali.

7. I Comuni concorrono alla programmazione regionale anche attraverso le forme rappresentative dell'ANCI, della Lega autonome locali e dell'UNCEM, nonché tramite la Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria Regionale.

Articolo 24

(Ruolo e competenze delle Province)

1. Le Province, quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata sul territorio, concorrono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità, in particolare rapporto con il sistema dell’istruzione, della formazione professionale e con le politiche del lavoro.

2. In particolare, competono alle Province:

a) la promozione e il coordinamento interistituzionale di attività di rilevante interesse provinciale nell’area dei servizi sociali e sociosanitari finalizzate allo sviluppo delle proprie comunità;

b) l’istituzione dell’Osservatorio sociale provinciale per la raccolta delle informazioni e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali di cui all’articolo 16 della presente legge;

c) l’analisi dell’offerta sociale e sociosanitaria per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli enti interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali e rilevando le esigenze di nuovi servizi sovradistrettuali;

d) la promozione e la realizzazione, d’intesa con i soggetti istituzionali interessati, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento in servizio degli operatori delle unità d’offerta pubbliche e private;

e) la promozione e la realizzazione, nel rispetto degli obiettivi dei piani sociali di zona, di programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale, adottando strumenti di concertazione con i Comuni ed i soggetti del Terzo Settore.

Articolo 25

(Ruolo e competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità, anche in rapporto con il sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione professionale, nonché con le politiche del lavoro e della casa, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del Terzo Settore.

2. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi di cui alla presente le legge, programma la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e ne attua l’integrazione sociosanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni e le modalità di erogazione dei servizi, compreso il finanziamento del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari.

In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:

a) l’approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale, assunto il parere della Conferenza Permanente per la programmazione e sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all’art. 32;

b) la definizione di livelli essenziali ulteriori delle prestazioni sociali e sociosanitarie da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime, nonché la definizione, in relazione ai d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, dei criteri di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie al fine di garantire uniformità in ambito regionale;

c) la definizione degli ambiti territoriali sociali e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari;

d) la ripartizione del Fondo Regionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la Non Autosufficienza, nonché la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse sociosanitarie da assegnare ai Distretti Sociosanitari e agli Ambiti Territoriali Sociali;

e) la definizione dei requisiti minimi e delle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati;

f) la promozione ed il sostegno a forme di gestione associata da parte degli enti locali e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, nonché dei soggetti di cui alle leggi regionali 16 settembre 1996 n. 28 e 6 dicembre 1999 n. 23;

g) la promozione del servizio civile nazionale e regionale di cui alla l.r. 3 gennaio 2006 n.2;

h) l’istituzione dell'Osservatorio regionale delle prestazioni sociosanitarie, secondo l’art. 14 della presente legge;

i) l’istituzione dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali, secondo l’art. 15 della presente legge;

l) l’istituzione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari (SISSS) secondo l’art. 16 della presente legge;

m) l’emanazione di indirizzi generali per una omogenea applicazione della disciplina relativa alla compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini in relazione alla loro condizione economica, secondo l’art. 12 della presente legge;

n) l’esercizio della vigilanza, mediante le ASL, sulle strutture e sui servizi socio sanitari pubblici e privati;

o) la definizione dei percorsi formativi e di qualificazione e aggiornamento del personale che opera nelle reti d' offerta sociale e sociosanitaria, nonché l’individuazione delle figure professionali sociali, nei limiti delle proprie competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale regionale, nel rispetto delle funzioni assolte dalle Province;

p) la definizione e la promozione di strumenti di controllo di gestione, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati;

q) la determinazione dei criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari sociale, nonché le agevolazioni a beneficio di alcuni soggetti, di cui all’art. 11 della presente legge;

r) l’emanazione di indirizzi generali per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione dei titoli sociali e sociosanitari, finalizzati a sostenere la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, erogati dai comuni, singoli o associati, o dalle ASL territorialmente competenti;

s) le modalità di affidamento dei servizi alla persona alle organizzazioni del Terzo Settore, tra cui la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e l’esecuzione di lavori, purché finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, dei soggetti in situazione di fragilità sociale di cui alla legge 328/2000 e di persone deboli di cui all’art. 2,comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002;

t) l’implementazione e la garanzia del funzionamento del sistema regionale in materia di invalidità civile secondo il dettato del decreto legislativo 112/98;

u) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, anche attraverso l’adozione di progetti innovativi e sperimentali di interesse pubblico;

v) provvede all’istituzione e alla tenuta degli albi e dei registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.

3. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell’esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali sociali di cui all’art. 30 della presente legge.

4. La Regione, previa consultazione dell’ANCI e sentito il parere della Conferenza Permanente per la programmazione e sanitaria e sociosanitaria regionale, esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 26

(Ruolo e competenze delle A.S.L.)

1. Alle ASL, in applicazione della l.r. 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, compete il governo del sistema dei servizi sociosanitari presenti sul territorio regionale, anche tramite l’apporto e la collaborazione degli enti locali e dei soggetti, pubblici e privati, che partecipano alla realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e sociosanitari di cui alla presente legge.

2. In particolare, alle ASL competono:

a) la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete delle unità d’offerta dei servizi sociosanitari, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani attuativi aziendali, dei programmi delle attività territoriali e dei piani sociali di zona;

b) la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio sanitarie,

c) l'acquisto di prestazioni socio sanitarie rese dai servizi accreditati;

d) l’erogazione dei titoli sociosanitari;

e) la vigilanza e il controllo, in base al codice civile, sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sociosanitario, sociale e sanitario; per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovra provinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall' A.S.L. nel cui distretto sociosanitario l'ente ha la sede legale;

f) l'erogazione di risorse del fondo regionale per gli interventi e i servizi sociali;

g) le attività di raccordo tra gli ambiti territoriali e la Regione, in particolare mediante la gestione dei flussi informativi;

h) la concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili, fatta salva la competenza del Comune di Milano;

i) l’organizzazione dello sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie, di cui all’art.. 13 della presente legge.

Articolo 27

(Ruolo e competenze delle ASP)

1. Le Aziende Servizi alla Persona quali enti di diritto pubblico, di cui alla l.r. 13 febbraio 2003 n.1, partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari secondo i principi e gli obiettivi della presente legge, nonché concorrono allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.

2. Le ASP provvedono, in applicazione del principio di sussidiarietà, alla offerta e alla gestione di servizi.

Articolo 28

(Ruolo e competenze del terzo settore e di altri soggetti)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i sotto citati organismi del terzo settore partecipano in maniera attiva, secondo le proprie competenze e livelli di responsabilità, alle fasi della programmazione, dell’organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari;

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le cooperative sociali;

c) gli organismi non lucrativi di utilità sociale;

d) le associazioni, tra cui le associazioni familiari e le associazioni di promozione sociale;

e) gli organismi della cooperazione;

f) le società di mutuo soccorso;

g) le fondazioni;

h) gli enti di patronato;

i) gli oratori, di cui alla l.r. 23 novembre 2001 n. 22;

l) il servizio civile, di cui alla l.r. 3 gennaio 2006 n.2;

m) altri soggetti privati.

2. La Regione, gli enti locali, le ASL e le ASP secondo quanto previsto dalla leggi regionali di settore nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, tra cui le forme di auto organizzazione, mutualità e solidarietà fra le persone e le famiglie, anche attraverso forme di sostegno e qualificazione del personale, forme di accesso agevolato al credito e di accesso ai fondi dell’Unione Europea.

3. La Regione predispone regolamenti tipo e norme procedurali ad evidenza pubblica da inserire nei Piani di Zona e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività di servizio alla persona per valorizzare i rapporti tra le organizzazioni afferenti al terzo settore e la Pubblica Amministrazione.

4. La Regione, nel rispetto delle vigenti leggi e della normativa comunitaria prevista per gli appalti inerenti la gestione e la fornitura di beni di servizi alla persona, disciplina con proprio provvedimento le modalità di affidamento dei servizi ai soggetti operanti nel Terzo Settore, tra cui la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e l’esecuzione di lavori, purché finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le disposizioni di cui al presente comma 4 si estendono ai Comuni, singoli o associati, alle Province, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende pubbliche dei servizi alla persona.

Articolo 29

(Altri Soggetti)

1. Alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari concorrono, secondo forme diversificate di intervento e partecipazione, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria ed imprenditoriali ed altri soggetti privati.

CAPO VI

ORGANISMI, AMBITI TERRITORIALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 30

(Ambito Territoriale Sociale)

1. L’Ambito Territoriale Sociale è l'unità territoriale dove i Comuni, singoli o associati, sviluppano mediante il piano sociale di zona le politiche sociali e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di garantire unitarietà dei criteri d’accesso e prestazioni omogenee sul territorio nel rispetto dei vincoli normativi, dei regolamenti dei singoli servizi e dei budget di bilancio definiti annualmente.

2. L’Ambito Territoriale Sociale, di norma, coincide con il Distretto Socio Sanitario di cui alla l.r. 11 luglio 1997, n. 3l.

3. Il Comune capofila dell’ambito territoriale è, di norma, il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei sindaci.

a) I Comuni conferiscono le risorse necessarie al Comune capofila per l'esercizio delle funzioni assegnate all'Ambito Territoriale Sociale.

4. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali.

5. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 31

(Distretto Sociosanitario)

1. Il Distretto Sociosanitario, quale articolazione organizzativa e funzionale dell’Azienda Sanitaria Locale, le cui caratteristiche, compiti e funzioni sono definiti dalla l.r. 11 luglio 1997, n. 3l, rappresenta la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse, ovvero di secondo livello, e le funzioni sociosanitarie.

2. Il Distretto Sociosanitario, al fine di garantire i principi e gli obiettivi della presente legge, assicura l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale.

3. Le attività del Distretto Sociosanitario, di cui al Programma delle attività territoriali, si integrano con le attività e gli obiettivi del Piano Sociale di Zona di cui all’art. 34.

4. Il Distretto Sociosanitario istituisce, secondo l’art. 13 della presente legge, lo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie.

5. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 32

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all’art. 2 comma 2 bis del decreto legislativo 502/92 e delle leggi regionali 31/97 e 2/2000, interviene e partecipa secondo le proprie competenze alla realizzazione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità.

2. In particolare, alla Conferenza compete:

a) l’espressione del parere relativamente all’adozione del Piano Socio Sanitario regionale;

b) la verifica della realizzazione dei Piano attuativi locali delle ASL;

c) la verifica della realizzazione dei Piani sociali di zona;

d) l’espressione di parere circa la definizione degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sociosanitari.

Articolo 33

(Piano sociosanitario)

1. Il piano sociosanitario triennale è lo strumento di programmazione con il quale vengono definite le linee di indirizzo, di integrazione e di sviluppo delle reti d'offerta sociale, socio sanitaria e sanitaria.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

3. La Giunta regionale, nella formazione della proposta di piano, favorisce la partecipazione degli enti locali e la consultazione dei soggetti del Terzo Settore e delle aziende sanitarie pubbliche.

Articolo 34

(Piano sociale di zona)

1. Il piano sociale di zona, di durata triennale e con possibilità di aggiornamento annuale, è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, anche in rapporto con il sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro e con le politiche della casa, ovvero con tutte le politiche di settore atte a promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale.

2. Il piano viene predisposto dai Comuni presenti, di norma, nell’ambito territoriale sociale, attraverso forme di concertazione e di collaborazione con i soggetti di cui all’art. 2 della presente legge ed è approvato dall'assemblea distrettuale dei sindaci.

3. Il piano, sulla base delle indicazioni del Piano sociosanitario regionale e delle leggi regionali di settore, definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione e si raccorda per quanto concerne l’integrazione sociosanitaria con il Piano attuativo aziendale e con il Programma delle attività territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale, anche con la finalità di definire i criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema.

4. Il piano deve necessariamente prevedere l’erogazione delle prestazioni essenziali, previste dall’art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) il servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) l’assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

5. L'accordo di programma, sottoscritto dall’ASL territorialmente competente, è lo strumento attraverso il quale i Comuni attuano il piano di zona. L’accordo di programma, nel rispetto della normativa vigente, può essere sottoscritto da altri enti e istituzioni pubbliche, tra cui la Provincia, la quale su richiesta dei Comuni può assicurare un supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti dell’Osservatorio provinciale dei servizi sociali.

6. Al fine della conclusione e dell’attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei Sindaci designa un ente capofila, individuato tra i Comuni dell’ambito territoriale sociale o un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di coordinare gli enti interessati e di istituire l’Ufficio di Piano.

7. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa zonale che assicura il coordinamento, l'istruttoria e la gestione dell'attuazione del piano.

8. Alla fine del triennio i Comuni, in collaborazione con gli altri soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma e con il coinvolgimento degli utenti, predispongono un Bilancio sociale al fine di valutare le strategie, le politiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti con il piano di zona.

9. Il Piano sociale di zona è finanziato con specifiche risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lombardia, di cui al Fondo regionale per le politiche sociali, nonché da risorse messe a bilancio da parte degli enti locali e da risorse, anche di natura liberale, messe a disposizione da fondazioni comunitarie e soggetti terzi presenti sul territorio.

10. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi con le procedure di cui all’art. 36 della presente legge.

Articolo 35

(Piani aziendali)

1. La programmazione delle Aziende Sanitarie Locali viene attuata attraverso la definizione dei Piani di Organizzazione Funzionamento Aziendali (POFA) che devono essere coerenti con le politiche di protezione sociale perseguite dalla Regione ed in sintonia con i livelli organizzativi e di funzionamento della rete dei servizi territoriali, al fine della realizzazione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari che garantisca risposte ai bisogni mediante l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle competenze di una pluralità di soggetti pubblici e privati.

CAPO VII

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Articolo 36

(Titolarità delle funzioni amministrative)

1. In ottemperanza alle forme previste dalla vigente normativa regionale in tema di semplificazione amministrativa, la titolarità delle funzioni amministrative relativamente agli istituti dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento delle unità d'offerta, pubbliche o private, sociali e sociosanitarie è così ripartita:

a) alle Asl, le funzioni amministrative di controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in ambito sociosanitario, sanitario e socio-assistenziale, nonché funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociosanitarie;

b) ai Comuni, le funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture socio assistenziali;

c) alle Province, le funzioni amministrative di controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in ambiti diversi dal sociosanitario, sanitario e socio-assistenziale.

Articolo 37

(Autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta)

1. La Giunta regionale, con il parere della Conferenza permanente della programmazione sociosanitaria, delle organizzazioni più rappresentative degli enti locali e del Tavolo permanente del Terzo settore, individua la tipologia delle unità d'offerta, pubbliche o private, sociali e sociosanitarie soggette ad autorizzazione.

2. Il possesso da parte delle unità di offerta di soggettivi requisiti di cui alla vigente normativa e di oggettivi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi appropriati riferiti alla tipologia degli interventi e delle prestazioni erogate e consoni alle disposizioni in materia urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, igiene, sicurezza e di contratti di lavoro è la condizione per l’autorizzazione al funzionamento, nonché prerequisito per accedere alle forme di accreditamento sia con le ASL sia con gli enti locali, nonché per poter accedere alle diverse forme di contributi economici.

3. I soggetti gestori delle unità d’offerta al fine di ottenere l’autorizzazione al funzionamento presentano una denuncia di inizio di attività all’ASL, per le attività in ambito sociosanitario, e al Comune in ambito sociale, i quali enti entro il termine perentorio di novanta giorni accertano e certificano la fondatezza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le unità d’offerta sociali e sociosanitarie che possono intraprendere immediatamente l’esercizio dopo la denuncia di inizio attività.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l’ASL o il Comune per quanto di competenza, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura dell’unità d’offerta e la revoca dell’istituto dell’autorizzazione al funzionamento.

6. La permanenza dei requisiti per l’esercizio delle attività autorizzate è garantita dai titolari delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ASL che è competente per la vigilanza sulle strutture autorizzate.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità per la concessione, sospensione e revoca dell'autorizzazione delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.

8. Non è obbligatoria l’autorizzazione al funzionamento per quella tipologia di attività e di interventi in ambito sociale ed educativo orientati alla promozione, all’aggregazione e all’inclusione delle persone e per il benessere della comunità, le cui modalità di erogazione e di partecipazione sono di natura informale e spontanea, in particolare per le attività e gli interventi dell’associazionismo familiare, delle associazioni di promozione sociale e dei gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà.

Articolo 38

(Accreditamento)

1. L'accreditamento per le unità d' offerta sociosanitarie è condizione indispensabile per sottoscrivere contratti con le A.S.L., secondo il livello e gli standard di qualità definiti dall’ente accreditante, nonché per poter accedere al fondo sanitario regionale.

2. L' accreditamento per le unità d' offerta sociali è condizione indispensabile per sottoscrivere contratti o convenzioni con i Comuni, secondo il livello e gli standard di qualità definiti dall’ente accreditante.

3. Le unità d'offerta sociali e sociosanitarie al fine di ottenere l’accreditamento devono possedere specifici requisiti e standard di qualità ulteriori rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, tra cui:

a) l’adozione della Carta dei diritti e dei servizi;

b) il possesso di capacità professionali, organizzative e funzionali, al fine di garantire un servizio di pubblico interesse;

c) l’idonea localizzazione sul territorio, al fine di garantire forme di coordinamento, di integrazione e di collaborazione con altri servizi e strutture presenti nell’ambito geografico di erogazione delle prestazioni;

d) l’adozione di strumenti di comunicazione e di trasparenza, nonché strumenti di valutazione e di verifica delle prestazioni erogate;

e) l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alla tipologia delle attività e prestazioni erogate.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità per la concessione, sospensione e revoca dell'accreditamento delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.

Articolo 39

(Contratto)

1. Il contratto, quale atto giuridico di natura negoziale, definisce i rapporti, le modalità e gli obblighi tra l’ASL ovvero il Comune con un ente gestore, di diritto pubblico o privato, delle prestazioni erogate da una unità d’offerta sociale o sociosanitaria autorizzata al funzionamento ed accreditata.

CAPO VIII

RISORSE UMANE

Articolo 40

(Disposizioni sul personale e formazione delle professioni sociali e sociosanitarie)

1. La formazione degli operatori rappresenta una strategia fondamentale per garantire la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari alla persona e alla comunità, anche al fine di determinarne i fabbisogni, i profili professionali e le nuove professioni in rapporto agli interventi specifici dell’inclusione sociale come quelli della mediazione, dell’inserimento lavorativo e scolastico, dell’assistenza familiare alle persone non autosufficienti.

2. Tutto il personale, con profili riconducibili alle professioni sociali e sociosanitarie, che opera in ambito pubblicistico o in ambito privatistico, viene considerato unitariamente quale personale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, di cui alla presente legge, e beneficia degli interventi formativi.

3. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, definisce in stretta connessione con il sistema universitario, della formazione professionale regionale, delle Province e degli ordini professionali i percorsi formativi, di qualificazione e di aggiornamento del personale, nonché individua figure professionali aggiuntive rispetto a quelle definite a livello nazionale e individua i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative.

4. La Regione e i soggetti, di cui all’art. 2 della presente legge, nell’ambito delle rispettive competenze, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e sociosanitari e ne sostengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.

5. Le professioni sociali e sociosanitarie che operano nel sistema dei servizi alla persona e alla comunità sul territorio lombardo sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di standard di autorizzazione e accreditamento di ogni unità di offerta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

Articolo 41

(Fonti di finanziamento delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie)

1. La realizzazione del sistema integrato è effettuata, di norma, con risorse finanziarie pubbliche, con quelle private e, nei casi previsti dalla legge, con la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà e dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza della spesa.

2. Nell’articolazione del Bilancio regionale e delle risorse finanziarie sono distinti i seguenti Fondi:

a) Fondo regionale di parte corrente per le unità d’offerta sociali;

b) Fondo regionale di parte corrente per le unità d’offerta sociosanitarie;

c) Fondo regionale per gli investimenti;

d) Fondo regionale per il servizio civile lombardo;

e) Fondo speciale per il volontariato;

f) Fondo integrativo per i piccoli Comuni in situazioni di emergenza;

g) Fondo Regionale a favore della non autosufficienza.

2. Il finanziamento delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie è assicurato:

a) dallo Stato;

b) dalla Regione;

c) dalle Province;

d) dai Comuni;

e) dall'Unione Europea;

f) dai soggetti indicati all'art. 2 della presente legge;

g) dalla compartecipazione alla spesa da parte dei fruitori e degli eventuali soggetti obbligati per legge.

Articolo 42

(Istituzione del Fondo Regionale a favore della non autosufficienza)

1. In conformità ai principi e alle finalità della presente legge che garantisce l’esigibilità del diritto soggettivo alla salute e al benessere sociale, è istituito un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, tra cui anziani, disabili gravi e soggetti con malattie croniche invalidanti, al fine di favorirne l’autonomia e per sostenere il nucleo familiare nelle forme di assistenza domiciliare e nelle altre forme di intervento di lungo termine, tra cui il ricovero in strutture residenziali.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione per le patologie acute e croniche nei confronti delle persone non autosufficienti attraverso le prestazioni sanitarie e sociosanitarie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, il Fondo per la Non Autosufficienza finanzia ulteriori prestazioni assistenziali negli ambiti dell’assistenza territoriale domiciliare, dell'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento.

3. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza:

a) le risorse del Fondo Sanitario destinate alle attività sociosanitarie di tipo domiciliare e residenziale e le risorse derivate dagli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale finalizzate alla non autosufficienza;

b) una quota delle risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali, trasferito dallo Stato ai sensi della legge 328/2000, da destinare alla non autosufficienza;

c) entrate regionali anche provenienti dalla fiscalità;

d) altre risorse provenienti da Fondazioni o da liberalità.

4. Il Fondo per la Non Autosufficienza, che ha destinazione vincolata, viene ripartito annualmente alle ASL per le azioni individuate dai Piani sociali di zona, per quanto concerne le prestazioni sociali degli enti locali, dai Piani Attuativi Locali e dai i Programmi delle attività territoriali distrettuali.

5. Per l’avvio e la gestione del Fondo, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, un Regolamento che definisce:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza, nonché il metodo di valutazione del bisogno assistenziale;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) ulteriori livelli essenziali delle prestazioni assistenziali negli ambiti dell’assistenza territoriale domiciliare, dell'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento;

d) la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo;

e) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

6. La fase di sperimentazione del Fondo è di anni tre a decorrere dall’approvazione del Regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 43

(Fondo integrativo per i piccoli Comuni)

1. E’ istituito il Fondo integrativo a sostegno dei piccoli Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia d’interventi sociali obbligatori e indifferibili.

2. Sono destinatari del Fondo integrativo i Comuni di piccola dimensione, comunque con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, a fronte di oneri per sostenere interventi sociali obbligatori, non previsti e non differibili nel tempo, quali:

a) l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti, interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;

b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

c) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tra cui l’emergenza abitativa a causa di sfratti, presenza di alto numero di immigrati, regolari o irregolari, in condizioni di difficoltà o di disagio tali da esigere interventi urgenti non indifferibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, ai sensi dell’art. 4 commi 14 e 15 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e dell’art. 37-bis della legge 184/1983.

CAPO X

SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Articolo 44

(Sistema di controllo di qualità)

1. Con il contributo delle Università, delle società scientifiche e degli istituti di ricerca la Giunta regionale introduce e disciplina il sistema di controllo di qualità, identificando standard ed indicatori di qualità da adottare per ciascuna tipologia delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, al fine di monitorare, misurare e verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge per la realizzazione del sistema integrato di servizi alla persona e alla comunità.

2. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale con una valutazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti.