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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020

La nostra sintesi

ART. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno in precedenza presentato istanza di contributo a fondo perduto, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

  1. a) per i soggetti che hanno già presentato istanza, come quota del contributo già erogato in precedenza;
  2. b) per i soggetti che presentano per la prima volta istanza, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Per i soggetti in assenza dei requisiti di fatturato, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

 

ART. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Si dispone che fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

ART. 5. (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

Si provvede a rifinanziare per l’anno 2020 i fondi, istituiti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, destinati al ristoro degli operatori dei settori della cultura e del turismo .

ART. 6. (Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali)

Sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020 le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.

Il cd. “Fondo per la promozione integrata” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale viene rifinanziato con 200 milioni per l’anno 2020.

ART. 7. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

ART. 8. (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, spetta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ART. 10. (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

ART. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

La norma prevede sei ulteriori settimane di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio, che possono essere richieste dai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18 settimane previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Si possono chiedere tutte le forme di cig, ordinaria, in deroga, oppure assegno ordinario. Resta il meccanismo che prevede il pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro che chiedono la cig senza aver subito riduzioni di fatturato pari almeno al 20% dei ricavi nel primo semestre, ma sono esclusi i settori colpiti dalle chiusure o dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre.

Anche il blocco dei licenziamenti continua ad andare di pari passo alla cassa integrazione pertanto è prorogato anch’esso fino al 31 gennaio 2021.

In alternativa alla cassa integrazione è riconosciuto l’esonero contributivo per 4 ulteriori settimane come già previsto dal decreto Agosto.

 ART. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

ART. 15. (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Si prevede un bonus di 1.000 euro in favore di coloro che hanno già beneficiato dell’indennità del Decreto Agosto, ossia i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Spetta un’indennità di 1.000 euro anche a coloro che non hanno già beneficiato di bonus erogati per COVID-19 ma che rientrano nelle medesime categorie e rispettano determinati requisiti.

 ART. 16. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

 


Codice ATECO

493210 – Trasporto con taxi 100,00%

493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%

493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%

551000 – Alberghi 150,00%

552010 – Villaggi turistici 150,00%

552020 – Ostelli della gioventù 150,00%

552030 – Rifugi di montagna 150,00%

552040 – Colonie marine e montane 150,00%

552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%

552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%

553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%

559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%

561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%

561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%

561042-Ristorazione ambulante 200,00%

561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%

562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%

591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%

591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%

749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%

799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%

799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%

823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%

855209 – Altra formazione culturale 200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%

920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%

931110 – Gestione di stadi 200,00%

931120 – Gestione di piscine 200,00%

931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%

931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

931200 – Attività di club sportivi 200,00%

931300 – Gestione di palestre 200,00%

931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999 – Altre attività sportive nca 200,00%

932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%

932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%

932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%

932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%

949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%

949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%

960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%

960420 – Stabilimenti termali 200,00%

960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

PD Regione Lombardia